La "preferenza" attribuita ai creditori dell'eredità beneficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell'erede - abstract in versione elettronica
La "preferenza" attribuita ai creditori dell'eredità beneficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell'erede
La "preferenza" attribuita ai creditori dell'eredità beneficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori personali dell'erede - abstract in versione elettronica
risorse provenienti dall'eredità accettata con beneficio d'inventario, a norma dell'art. 490, comma 2, n. 3, c.c. Il significato e il modo di operare